Thursday, June 22, 2017

decreto SCIA 2 cosa cambia nella sostanza

decreto SCIA 2 cosa cambia nella sostanza


Tra poco dovrebbe essere pubblicato il Decreto Legislativo "SCIA 2" (ancora non ha un numero ufficiale perch� non ancora pubblicato in gazzetta) che andr� ad apportare alcune modifiche al DPR 380/01. Questo post si basa sulla bozza di decreto messa a disposizione da Edilportale. In questo post, vorrei brevemente capire con voi cosa andr� a cambiare nella sostanza.
[28 nov 2016] il decreto "scia 2" � stato pubblicato in gazzetta il 26 novembre 2016 ed ha preso il nome di d.lgs. 222/2016. Le amministrazioni interessate avranno tempo fino a giugno 2017 per adeguare le procedure alle nuove disposizioni. Il testo di questo post lho parzialmente aggiornato al testo definitivo, in quanto la bozza di decreto era un podiversa, ma pi� nella forma che nella sostanza.

il decreto si compone di due parti: il corpo del decreto vero e proprio, di poche pagine, che contiene le modifiche da apportare al DPR 380/01, ed un allegato molto corposo, che contiene delle tabelle nelle quali viene specificata la corrispondenza tra titolo edilizio e tipologia di opera. Il decreto interviene anche nel definire meglio anche la SCIA commerciale, ma in questo post mi occuper� solo dellaspetto edilizio.

il Decreto impone a diverse amministrazioni di produrre, entro 60 giorni dalla pubblicazione, il "glossario unico" delle definizioni normative in ambito edilizio, del quale parler� quando sar� definitivamente pubblicato.

Interessante il disposto dellart. 1 comma 3, secondo cui le amministrazioni devono fornire gratuitamente lattivit� di consulenza funzionale allistruttoria in relazione alle attivit� individuate nellallegato: questo disposto di fatto obbliga lamministrazione ad aiutare il tecnico privato nella redazione dellistanza qualora questi abbia difficolt� con linterpretazione della singola amministrazione su qualche specifico aspetto applicativo. Purtroppo per quanto il governo possa scrivere definizioni e normative, finch� saranno i singoli comuni ad accogliere le istanze edilizie, questi avranno sempre un loro margine di interpretazione. Con questa frase diventa istituzionalizzato il rapporto di collaborazione e dialogo che deve sempre esserci tra pubblico e privato.

Qui di seguito commenter� prima le modifiche introdotte al DPR 380 nella prima parte del decreto e, successivamente, parler� della tabella A.

MODIFICHE AL DPR 380

Le modifiche apportate al testo unico delledilizia sono abbastanza diffuse ma tutto sommato si possono sintetizzare nelle seguenti:
    1.  viene introdotta, nella L 241/90, un doppio regime di SCIA: quella di cui allart. 19, ovvero la SCIA che gi� conosciamo, e quella di cui allart. 19bis e la SCIA unica: rimando ad un eventuale successivo post lapprofondimento riguardo a questa differenza.
    2. scompare la CIL, ovvero la semplice comunicazione non asseverata, in quanto il decreto abroga i commi 2 e 4 dellart. 6 che vi facevano riferimento, spostando gli interventi ivi previsti sotto il comma 1 dellart. 6, cio� attivit� totalmente libera. Forse questa � una delle novit� pi� interessanti stante il fatto che la CIL prduceva delle incongruenze evidenti, come quella di avere un costo amministrativo (per Roma 250 euro circa) per autorizzare opere del tutto minori (pavimentazione spazi esterni) o di risparmio energetico (installazione pannello solare per Acs);
    3. la CILA avr� un articolo tutto per s�, il 6 bis, ma nella sostanza non cambia nulla rispetto allattuale procedura, anche se non ha pi� un elenco definito di interventi edilizi di competenza ma semplicemente gli vengono attribuite quelle di tutto ci� che non � normato negli altri articoli: di fatto dunque la CILA diventa competente per tutto ci� che esplicitamente non ricade in attivit� libera, in SCIA o in Permesso. Viene in parte modificata, ma di fatto rimane, lambigua indicazione relativa alla variazione catastale, che obbligherebbe ad allegare al fine lavori della CILA la modulistica per la variazione catastale, che il Comune dovrebbe inviare allagenzia delle Entrate: il legislatore sembra voler ignorare il funzionamento dellaggiornamento catastale, che il tecnico esegue prima del fine lavori. Di fatto si tratta di un dispositivo che non ha senso.
    4. la DIA scompare definitivamente, dopo che, ultimamente, era stata relegata solo ad alcune limitate funzioni residuali (come nellapplicazione dellart. 22 comma 3 - che diventer� art. 23 comma 01 dopo la pubblicazione di questo decreto - o, a Roma, nei cambi duso tra categorie differenti in immobili non adibiti ad esercizio dimpresa): si chiamer� adesso SCIA, ma, nella sostanza dei fatti, non cambia gran ch� in quanto le opere che sono soggette ad onerosit� continueranno ad esserlo. Chi sperava che con la SCIA almeno si eliminassero i 30 giorni di silenzio assenso rimarr� deluso, perch� se la SCIA � in alternativa al Permesso, ha comunque tale dispositivo: insomma cambia davvero esclusivamente il nome;
    5. la procedura per il rilascio del certificato di agibilit� si trasforma nella "segnalazione certificata di agibilit�": sostanzialmente, oltre a cambiare nome, lunica altra cosa � limplicita trasformazione in una comunicazione in cui la responsabilit� ricade esclusivamente sul tecnico asseverante; per il resto, come detto, proceduralmente non cambia gran ch�.
    come visto insomma ci sono molte cose che cambiano nome ma pochi cambiamenti concreti alle procedure reali che noi tecnici andremo a realizzare di qui a poco.

    INTRODUZIONE DELLA TABELLA A

    Come detto, il decreto � composto anche da un corposo allegato, la Tabella A, in cui viene dettagliata la corrispondenza tra tipologia di intervento e titolo edilizio richiesto. in sostanza, si tratta di una tabella in cui vengono risintetizzati i temi gi� trattati nello stesso decreto (e nel DPR 380/01), dunque, anche in questo caso, non viene di fatto detto o introdotto nulla di sostanzialmente nuovo. Anche qui, forse la novit� pi� interessante potr� essere il glossario che il decreto chiede al ministero delle infrastrutture, che potrebbe aiutare a definire meglio i contorni di validit� delle singole procedure nei casi non chiaramente riconducibili a nessuna casistica.

    Si possono comunque notare alcune novit� contenute nella tabella A che andranno a modificare la prassi per esempio nella citt� di Roma. Le sintetizzo qui appresso senza pretesa di esaustivit�:
    1. a seguito delleliminazione della CIL, come visto sopra, diventano attivit� totalmente libera le pavimentazioni esterne (punto 27) e linstallazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio delle singole unit� (punto 28). I pannelli solari non sono esplicitamente trascritti nella tabella, ma sono citati nel nuovo art. 6 comma 1; se in zona A di PRG sono comunque soggette a CILA (in realt� non � specificato ma secondo me vi ricade come clausola residuale di cui al punto 30);
    2. vengono ampliate le competenze della CILA ad ulteriori opere tra cui anche le varianti ai permessi di costruire con anche modifiche di sagoma (in immobili non vincolati, punto 35), la realizzazione di pertinenze (punto 34), ed altro. Ci� potrebbe pensare al ritorno in auge della CILA in variante alla CILA, attualmente di fatto scomparsa;
    3. interessante la distinzione, prima assente, tra manutenzione straordinaria leggera e pesante: la prima � quella che conosciamo, e che rimane in CILA, la seconda si ha quando lintervento riguarda le strutture, e rimane, come oggi, in SCIA. 
    4. Anche nel risanamento conservativo viene individuata la distinzione tra leggera e pesante: stavolta la differenza � sostanziale in quanto nella prima si operer� in CILA, nella seconda in SCIA, posto invece che adesso si operava sempre in SCIA. il RC leggero contempla opere anche di installazione nuovi impianti a servizio delle unit� edilizie (posto che sar� indispensabile attendere la pubblicazione del glossario) e si potrebbe quindi pensare che in CILA possano rientrare anche linstallazione di caldaie esterne o anche le relative canne fumarie (sar� difficile ma vedremo il glossario), operazioni che oggi vanno in SCIA o DIA; il RC pesante si distingue dal leggero solo quando interessa parti strutturali delledificio. Viene pertanto reso molto simile alla manutenzione straordinaria per quanto riguarda il regime autorizzativo. In ci� vi � variazione rispetto a prima perch� il RC ricadeva sempre in SCIA, quantomeno a Roma;
    5. anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche vengono ora distinti in leggeri e pesanti: sono leggeri (punto 21) quando non comportano realizzazione di ascensori esterni e in generale quando non riguarda la sagoma, e vanno in attivit� totalmente libera; sono pesanti (punto 22) in tutti gli altri casi, compresi ascensori esterni, e vanno in CILA;
    6. per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, si va a confermare linterpretazione romana che si � sempre data: � pesante (ex art. 22 comma 3) quando contempla la modifica di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione duso urbanisticamente rilevante, e andr� dora in poi in SCIA o in autorizzazione; negli altri casi si parla di ristrutturazione leggera (punto 6): qui rispetto a prima non cambia veramente nulla, prima era DIA (art. 22 comma 1 o art. 22 comma 3) ora si chiamer� SCIA;
    7. riguardo al mutamento di destinazione duso, di cui al punto 39, vi � invece un inasprimento delle procedure: oggi vanno serenamente in DIA, mentre invece per come sono indicati andrebbero dora in poi in permesso di costruire (ma con silenzio-assenso);
    le porzioni successive della tabella riguardano ulteriori dettagli relativi alle procedure da adottare in caso di presenza di vincoli; prosegue ancora con la descrizione dei procedimenti da seguire DOPO lesecuzione dei lavori, ma qui in diversi punti si contraddice con la normativa stessa. per esempio, il punto 102 sembrerebbe dire che dopo linstallazione di un impianto solare bisognerebbe inviare una comunicazione, ai sensi del d.lgs. 28/2011 art. 7: ma questo articolo parla di comunicazione preventiva ai lavori, e non successiva, ed in ogni caso il decreto che stiamo commentando sposta invece lintervento nellattivit� totalmente libera. Speriamo che in sede di avallo definitivo questa ed altre piccole incongruenze vengano risolte.

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